Le norme introdotte in materia di attività di tatuaggio e piercing sono finalizzate a tutelare il diritto alla salute e a promuovere elevati standard di qualità e competenza, nonché a valorizzare le capacità artistiche degli operatori.

In Regione Lombardia i riferimenti normativi sono:

Con riguardo alle pratiche di tatuaggio (come definite all’art. 2, comma 1 della l.r. n. 13 del 23 luglio 2021), il 4 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/2081 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute negli inchiostri. La restrizione introduce il divieto e i limiti massimi di concentrazione per singole sostanze o gruppi di sostanze pericolose per la salute utilizzate negli inchiostri per tatuaggi o nel trucco permanente e impone che sulle etichette delle miscele destinate al tatuaggio e al trucco permanente sia riportato l’uso previsto; altresì, si dispone che l’etichetta includa un elenco degli ingredienti e le dichiarazioni di sicurezza pertinenti.

Consulta qui il REGOLAMENTO (UE) 2020/2081.

Consulta qui un documento del Ministero della Salute a proposito di informazioni sul Regolamento Reach-22 per l’utilizzo di miscele per tatuaggi.

Consulta qui un documento del Ministero della Salute a proposito dell’all’entrata in vigore del Regolamento 2020/2081 del 14/12/2020 della Comunità Europea sulle “restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente”.

 

Dove trovare informazioni utili:

ReachHelpdesk

European Chemicals Agency

Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Ministero della Salute

Tutte le disposizioni citate sono vigenti. Deroga fino al 4/01/2023 per l’applicazione del punto 1 della Restrizione di cui al Regolamento (UE) 2020/2081 sui seguenti pigmenti: a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8); b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328- 53-6).

 

In merito a quanto sopra riportato, si ribadiscono i seguenti punti fondamentali:

  1. IGIENE PERSONALE OPERATORE
    L’operatore è tenuto a indossare DPI idonei quali guanti monouso (forniti col kit di accoglienza), mascherine monouso, occhiali protettivi, camici o abbigliamento monouso o preventivamente sanificato.
    L’operatore è tenuto a igienizzarsi le mani secondo le Linee Guida OMS riportate sotto con:

    • Acqua calda e sapone presso i bagni riservati agli operatori;
    • Gel igienizzante mani fornito col Kit di accoglienza.
C 17 pagineAree 5570 0 file 1 Norme di Buona Pratica per l’esecuzione di Tatuaggi e Piercing
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L’operazione è da ripetere prima e dopo il contatto con ogni cliente, dopo la rimozione dei guanti monouso, dopo il contatto con sangue o qualsiasi altra secrezione corporea o ferite anche con guanti.

2. MANIPOLAZIONE ED ELIMINAZIONE TAGLIENTI, AGHI E CREME

Aghi e taglienti subito dopo l’uso devono essere riposti direttamente negli appositi contenitori fornitovi.
Per evitare contaminazioni crociate le creme, i gel dovranno essere prelevati con spatole monouso.

3. MATERIALI

È fortemente consigliato l’utilizzo di qualsiasi materiale monouso.

4. IGIENE SUPERFICI

Le superfici messe a disposizioni devono essere sanificate dopo ogni utilizzo.